Indennità di disoccupazione

12 / 02 / 2012 - Si tratta di un sostegno economico destinato a coloro che abbiano terminato il rapporto di lavoro (non agricolo) a causa di forza maggiore, non di propria volontà. Chi si licenzia non rientra nella categoria, mentre può usufruire del servizio chi viene licenziato o quando termina un contratto a tempo determinato. Sono prese in considerazione solo le domande pervenute all'Inps.
Requisiti
- almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento/fine contratto
- un contributo settimanale antecedente il biennio stesso
- dichiarazione di disponibilità presso il Centro per l’impiego
Casi particolari per trattamento speciale edile (almeno 43 contributi settimanali), disoccupazione agli apprendisti (tre mesi di servizio, qualifica di apprendista al 29/11/2008, intervento dell’Ente bilaterale)
Quanto dura il periodo di sostegno?
- massimo 8 mesi (lavoratore sotto i 50 anni di età, il giorno del licenziamento/fine contratto)
- 12 mesi (lavoratore sopra i 50 anni, il giorno del licenziamento/fine contratto)
Da quando parte?
- dall’8° giorno dopo il licenziamento/fine contratto di lavoro
se si fa richiesta entro il 7° giorno
- dal 5° giorno dopo la presentazione della domanda se si fa richiesta oltre il 7° giorno dopo il licenziamento/fine contratto di lavoro
Durante il periodo di sostegno si può usufruire anche degli assegni al nucleo familiare.
Percependo l'indennità, anche per un solo giorno, tra il 18 ed il 24 dicembre, si ha diritto a sei giornate di gratifica (Settimana Natalizia).
Quanto si riceve?
- Per i primi 6 mesi: 60% dello stipendio medio ultimi 3 mesi
- Successivi 2 mesi: 50%
- Dopo gli 8 mesi: 40%
Come fare domanda?
- entro 68 giorni dalla data di fine rapporto di lavoro
- presentare richiesta
- online sul sito internet Inps tramite PIN - Contact Center integrato: n. 803164 - presso Patronati/Intermediari Istituto
Metodi di pagamento?
- bonifico su conto corrente bancario o postale
- presso ufficio postale
Incompatibilità dell'indennità
- trattamenti pensionistici diretti (D.L. 478/1992)
- trattamenti antitubercolari con l’esclusione dell’indennità post-sanatoriale (IPS)
- indennità di malattia (D.P.R. 26/04/1957, nr.818)
- indennità di maternità e paternità (Circ. 53128 OBG 1952/42)
- altre prestazioni previdenziali (es.: cassa integrazione, Mobilità, LSU, LPU, ASU, ecc.)
- assegno di incollocabilità e di in collocamento
Approfondimenti
(Fonte Inps)
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